Il Sole24Ore di lunedì 15 febbraio 2021, riporta l’importante vittoria ottenuta in Commissione Tributaria Regionale dal partner Dott. Gabriele Baschetti.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo (scaricabile qui) a cura dell’Avv. Fabio Pari:
l rimborso dell’imposta sostituiva pagata dal defunto può essere detratta dalla rivalutazione effettuata dagli eredi sulle stesse quote o chiesta a rimborso, non rilevando l’assenza di identità soggettiva tra chi ha effettuato le due rivalutazioni. A fornire questo interessante principio è la Ctr dell’Emilia Romagna con la sentenza 103/8/2021 (presidente e relatore Sinisi) depositata lo scorso 22 gennaio.
Una contribuente rivalutava le quote di una Snc, optando per il pagamento a rate dell’imposta sostitutiva. Dopo la prima rata veniva a mancare e la rivalutazione non veniva proseguita. Gli eredi nella dichiarazione di successione indicavano tra i crediti da rimborsare tale importo. Successivamente, riaperti i termini per la rivalutazione, gli eredi eseguivano una nuova rivalutazione delle quote della medesima Snc, versando integralmente quanto dovuto.
Presentavano così istanza di rimborso della prima rata pagata dalla defunta. L’Agenzia negava la restituzione, rilevando, nel caso in esame, l’assenza di coincidenza soggettiva tra coloro che avevano eseguito le due rivalutazioni (come previsto, invece, nella circolare n. 47/2011) L’ufficio, a sostegno del diniego, citava anche la risoluzione n. 91/2014, con la quale era stato negato il rimborso dell’imposta – versato in precedenza dal donante – a favore dei donatari che effettuavano una nuova rivalutazione. Ciò in quanto l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, avente natura personale, ha la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione da parte del medesimo soggetto.
La Ctr dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso degli eredi evidenziando che l’ipotesi di donazione, citata dall’ufficio, rappresenta una fattispecie ben diversa rispetto alla successione mortis causa. Nella donazione, il donante compie una rivalutazione, paga l’imposta sostitutiva e, successivamente, attraverso un atto di liberalità discrezionale, trasferisce la partecipazione al donatario. Nella scelta di avvalersi dell’atto di liberalità può essere astrattamente contemplata anche la consapevolezza, in capo al donatario, di rinunciare ai benefici fiscali derivanti dalla cessione del bene rivalutato. Diversamente nella successione un soggetto (poi defunto) compie una rivalutazione e paga l’imposta sostitutiva, ma successivamente la partecipazione si trasferisce per un evento non preventivabile, non volontario e nemmeno oneroso (non generante alcuna plusvalenza).In tale ipotesi gli eredi subentrano in tutte le situazioni giuridiche riferibili al de cuius, senza che sia ravvisabile a monte un atto di volontà capace, come per la donazione, di far presupporre la consapevolezza del soggetto alla rinuncia dei benefici fiscali connessi alla rivalutazione.
La sentenza conclude quindi che donazione e successione ereditaria sono fattispecie diverse, le quali non possono essere trattate in modo aprioristico alla stessa maniera.
Ne consegue che gli eredi subentrano sia nei debiti, sia nei crediti e pertanto sono legittimati alla richiesta di rimborso di quanto versato dal defunto evitando anche una doppia imposizione non ammessa dall’ordinamento.