Il Corriere di Romagna, nell’edizione del 12/05/2021, ha pubblicato una lunga intervista al Dott. Gabriele Baschetti, partner Skema e responsabile della divisione che si occupa del contenzioso tributario, in materia di Superbonus e altri bonus o contributi a fondo perduto.
Il nostro esperto ha voluto mettere in guardia i lettori rispetto alla pioggia di bonus e contributi erogati in questo periodo di emergenza, rifacendosi alla massima del premio Nobel per l’economia, Milton Friedman, secondo cui “Non ci sono pasti gratis”. Occorre infatti prestare massima attenzione alla normativa, altrimenti si rischia di rimanere impigliate nelle maglie dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha diversi anni per poter accertare e recuperare, maggiorati di sanzioni, i bonus illegittimamente percepiti.
Particolare attenzione deve essere posta alla normativa che disciplina il c.d. supebonus 110%: La norma è farraginosa e complessa, con profili di rischio fiscali e regolatori, per proprietari e imprese. Un esempio concreto arriva dal caso di un nostro cliente. La sua società immobiliare ha rilevato un capannone per demolirlo e ricostruirlo, cambiando la destinazione realizzando unità abitative con miglioramento sismico ed energetico, consentendo così agli acquirenti finali uno sconto corrispondente al Sismabonus acquisti. Però, nella fretta di dover completare un’operazione complessa in poco più di 365 giorni, e stipulare entro tale data i rogiti, i lavori sono iniziati senza la pre-asseverazione dei requisiti sismici. Erano convinti, in piena buona fede, che ciò non avrebbe creato alcun problema di spettanza del bonus e che potesse essere fatta in corso d’opera”.
Invece, come precisato dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello del marzo scorso, la possibilità di “asseverazione tardiva” vale solo per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019. L’estensione del Sismabonus è intervenuta dopo il DM 58/2017 e solo in questo intervallo di tempo si è concessa la possibilità di beneficiare del Sismabonus fino al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL Crescita) per gli acquirenti di immobili da imprese che, abbiano realizzato ristrutturazioni e ricostruzioni con demolizione di immobili dopo il 1° gennaio 2017 (con miglioramento sismico documentato), anche se l’asseverazione di cui all’art.3 DM 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Le conseguenza non è di poco conto: “In questo caso il Superbonus viene a cadere. Il cliente è stato probabilmente abbagliato da un titolo di giornale fuorviante e dalla scarsa conoscenza della normativa fiscale, un piccolo errore formale che però vale milioni di euro”.
Insomma, basta perdere per un attimo l’orientamento nella jungla normativa e fiscale per trovarsi di fronte a sgradite sorprese. Necessario, quindi valutare con attenzione cosa fare, quando e come farlo. Evidente che a monte del problema serve un’analisi e una valutazione attenta con che accordi e contratti si pianifica l’adesione al Superbonus, magari con la necessaria consulenza di buoni professionisti.
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