La Cassazione mette la parola fine ad un contenzioso iniziato nel 2013 ed avente ad oggetto una complicata vicenda di donazioni internazionali, sancendo la vittoria della contribuente difesa in primo e secondo grado dagli specialisti Skema Dott. Gabriele Baschetti e Avv. Fabio Pari, coadiuvati in Cassazione dall’Avv. Antonio Iorio e dalla Dott.ssa Laura Ambrosi.
La vicenda nasce da un atto di donazione registrato a San Marino, da parte di un soggetto ivi residente, in favore di un donatario residente in Italia. Nonostante parte dei beni trasferiti si trovassero in territorio sammarinese, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione assoggettando a imposta di donazione, oltre ai beni situati in Italia, anche i beni esteri. In accoglimento della tesi del ricorrente, già nel 2016 la CTR delle Marche (sentenza n. 594/3/2016) aveva avuto modo di affermare che l’imposta ex art. 1 D.Lgs. n. 346/90 si fonda sul c.d. principio di territorialità in forza del quale (art. 2, comma 1°, D.Lgs. 346/90) “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti, ancorché esistenti all’estero”. Tale principio contempla tuttavia un correttivo nel criterio di residenza del donante (art. 2, comma 2°, D.Lgs. 346/90): “Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Come sostenuto dai professionisti di Skema, la CTR ha poi confermato che non deroga a detto disposto l’art. 55 comma 1 bis del D.Lgs. n. 346/90 (T.U.S.), il quale impone solamente un obbligo di registrazione in Italia degli atti formati all’estero, senza rilevare ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni.
Principio confermato in Cassazione (sentenza n. 6622/2023 del 28/02/2023), la quale la risolve a favore del contribuente un altro aspetto controverso della vicenda. Al donatario erano stati devoluti diversi beni: alcuni beni “liberi” ed altri sui quali era stato apposto un onere di sostentamento in favore di un altro soggetto non autosufficiente. L’Agenzia, richiamando art. 58 del T.U.S., ha considerato l’unico atto come due distinte donazioni, ovvero due trasferimenti liberali sottoposti a distinta tassazione in quanto destinati a due soggetti differenti: il beneficiario ed il terzo onorato. Tuttavia, nonostante la corretta individuazione dei soggetti passivi, l’Ufficio emetteva un unico avviso di liquidazione nei confronti del solo terzo onorato, comprensivo dell’imposta di donazione relativa al trasferimento sottoposto ad onere. La Cassazione accogliendo le difese del ricorrente, ha ricordato infatti che la “donazione modale avente un destinatario determinato è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l’altra eseguita a favore del beneficiario dell’onere. Ne discende che, trattandosi di un’autonoma liberalità a favore di un terzo, la donataria non poteva essere soggetta alla relativa imposta sulle donazioni, il cui recupero richiedeva, pertanto, l’emanazione di un distinto avviso di liquidazione nei confronti della beneficiaria dell’onere (e quindi dell’ulteriore donazione)“.