Fino al 31 marzo 2017 sarà possibile presentare l’istanza di adesione alla sanatoria delle pendenze aperte con Equitalia. Il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di bilancio 2017, disciplina quella è già stata ribattezzata la “rottamazione delle cartelle“.
Vediamo, con un taglio pratico, gli aspetti principali del nuovo istituto:
1) COSA POSSO SANARE?
Tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. La norma non pone particolari limitazioni, eccetto alcuni casi specifici come ad esempio dazi ed IVA all’importazione. Potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, a condizione che siano stati affidati ad Equitalia nel corso degli anni suddetti.Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l’Iva riscossa all’importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato, e infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
2) COSA RISPARMIO?
Sarà possibile l’estenzione del debito mediante il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, tributi e contributi, con aggiunta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo) e dell’aggio dovuto ad Equitalia. Saranno pertanto cancellate le sanzioni (comprese quelle contributive), oltre agli interessi di mora e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
3) COSA FARE PER ADERIRE?
Il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza ad Equitalia entro il 31 marzo 2017. Per quanto concerne la definizione,questa si perfeziona con il versamento di tutte le somme o in un’unica soluzione, oppure in un massimo di cinque rate di cui:
– 3 rate, di pari importo, nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre (70% del debito complessivo)
– 2 rate, sempre di pari importo, nel 2018 nei mesi di aprile e settembre (saldo 30%)
Attenzione perchè il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In questo caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti.
4) HO GIA’ UNA DILAZIONE IN CORSO, POSSO ADERIRE?