Sul Sole 24 Ore di oggi, 10 aprile 2017, l’articolo a firma dell’Avv. Fabio Pari a commento di un’importante sentenza ottenuta dal dott. Gabriele Baschetti, partner Skema, in collaborazione con il Prof. Avv. Antonio Iorio.
Questa la massima stabilita dalla CTP di Modena, seconda sezione, con la sentenza n. 259 del 22 marzo 2017 (qui il testo integrale): ““In tema aliquota IVA sulle acque l’art. 2 del D.Lgs. 176/2011 precisa la differenza, per proprietà organolettiche e salutistiche, tra acque minerali e acque sorgive destinate al consumo umano (potabili o di sorgente), trascurando le modalità di erogazione del servizio. La non rilevanza della modalità di erogazione trova conferma nell’art. 2 del D.Lgs. 31/2001, il quale definisce «acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori». Pertanto, per le acque minerali si applica l’aliquota al 19% prevista dal D.L. 261/90, mentre per le acque potabili o di sorgente rimane applicabile l’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 81 della tabella A parte III del DPR 633/72, senza restrizioni connesse alla modo in cui vengono commercializzate o erogate”.