Sull’edizione del 29 ottobre 2018 del Sole 24 Ore è presente il commento – a cura dell’Avv. Fabio Pari di Skema e del Dott. Stefano Sereni – alla sentenza n. 350/01/2017 (qui l’articolo integrale) depositata dalla CTP di Teramo al termine di una causa patrocinata dal Dott. Gabriele Baschetti, partner Skema.
Secondo la CTP, che conferma orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità, sia della Corte di Giustizia UE, nel caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti effettuate nell’ambito di una frode carosello, l’Iva è indetraibile in capo all’acquirente solo nel caso in cui l’Ufficio fornisca la prova della compartecipazione consapevole del contribuente al disegno criminoso.
I giudici hanno inoltre ritenuto dirimenti le prove fornite dalla difesa a dimostrazione della buona fede dell’imprenditore, come il fatto che le compravendite erano avvenute al prezzo di mercato e che la fornitrice presunta cartiera era stata presentata alla contribuente da una impresa leader del mercato quale propria struttura logistica.
La CTP di Teramo ha quindi annullato integralmente l’atto impositivo impugnato, con condanna altresì dell’Ufficio alle spese di lite.