Sull’edizione del 18 dicembre 2017 del Sole 24 Ore è presente il commento, a cura del partner Skema dott. Gabriele Baschetti e della dott.ssa Laura Ambrosi, alla sentenza n. 388/01/2017 depositata dalla CTP di Teramo (qui l’articolo integrale).
Secondo la CTP di Teramo, l’Agenzia delle Entrate può redigere e firmare avvisi di accertamento in formato digitale ma, qualora si avvalga della notifica a mezzo posta di copia analogica, dovrà necessariamente attestarne la conformità all’originale informatico ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005.
In difetto, l’atto notificato è nullo a causa dell’impossibilità per il contribuente di verificare la conformità dello stesso con l’originale digitale elaborato dall’ufficio.