La prima sentenza di una CTR in materia di donazione internazionale, effettuata da parte di donante residente all’estero con beni oltreconfine, ottenuta dallo Studio Skema in un contenzioso tributario patrocinato dal Dott. Gabriele Baschetti.
La CTR delle Marche, con la sentenza n. 594/3/2016, ha affermato che l’imposta ex art. 1 D.Lgs. n. 346/90 si fonda sul c.d. principio di territorialità in forza del quale (art. 2, comma 1°, D.Lgs. 346/90) “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti, ancorché esistenti all’estero”. Tale principio contempla tuttavia un correttivo nel criterio di residenza del donante (art. 2, comma 2°, D.Lgs. 346/90): “Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Non deroga a tale principio l’art. 55 comma 1 bis del D.Lgs. n. 346/90 (T.U.S.), il quale impone solamente un obbligo di registrazione in Italia degli atti formati all’estero, senza rilevare ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni.
Decisione che segna un punto importante a favore dei contribuenti, anche in ottica voluntary disclosure, così come è stato evidenziato sull’edizione del 24/10/2016 del Sole 24 Ore con un articolo a firma dell’Avv. Fabio Pari e della Dott.ssa Laura Ambrosi.
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