A cura del dott. Gabriele Baschetti, partner Skema.
L’iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 1 commi 202 e 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Come stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3145 del giorno 11 febbraio 2013, la condizione oggettiva non sussiste ove manchi l’esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, non riscontrabile nell’ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione.
Questo quanto affermato dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro (Giudice L. Ardigò), con la sentenza n. 170 del 27/04/2017, in una causa patrocinata dall’avv. Fabio Pari dello Studio Skema.
La causa nasce in seguito ai controlli eseguiti nell’ambito della c.d. “Operazione Poseidone”, con cui l’INPS comunicava ad un contribuente l’avvenuta iscrizione d’ufficio, ex art. 1, co. 202 ss, L. 662/1996, alla gestione degli “Esercenti attività commerciali”. Tale iscrizione avveniva in quanto il soggetto accertato rivestiva la qualità socio amministratore in una SNC la cui attività, però, era sempre stata limitata alla riscossione dei canoni di locazione di alcuni immobili di proprietà.
Il contribuente proponeva dunque ricorso, sostenendo che l’attività di mera locazione esercitata dalla società non fosse inquadrabile come attività commerciale e, pertanto, l’iscrizione d’ufficio fosse illegittima per difetto del requisito oggettivo. Infatti, a parte una pronuncia isolata e risalente nel tempo favorevole all’Istituto (Cass. n. 845/2010), la giurisprudenza ormai costante (tra cui Cass. n. 3145/2013; Trib. Milano, Sez. lavoro, 03 marzo 2015; Corte d’Appello di Firenze 03 gennaio 2012) ritiene che l’attività di mera locazione di immobili non rientri nel settore terziario in quanto non sarebbe riscontrabile un’attività di scambio e/o prestazione di servizi e, pertanto, la stessa non vada considerata commerciale. Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione dei bilanci, delle fatture e dei contratti, che la società ha sempre svolto unicamente attività di mera riscossione del canone di locazione di un immobile di proprietà della medesima.
Inoltre, con il ricorso è stata eccepita anche la mancanza del requisito soggettivo richiesto dalla legge per l’iscrizione alla Gestione Commercianti. Facendo leva su quanto stabilito dal Tribunale di Rovereto, Sezione Lavoro, (sentenze nn. 36 – 41/2016), il quale ha individuato come indice di assenza di abitualità nell’attività prestata dal soggetto accertato il conferimento di incarico per la tenuta della contabilità e gestione dei contratti di locazione ad un professionista esterno alla società (ad es. il commercialista), il ricorrente ha dimostrato che tutta l’attività sociale (dalla contabilità ai contratti di locazione) era affidata ad una società di consulenza, trovando l’accoglimento da parte del Giudice anche in relazione a quest’ultimo punto.