A cura del dott. Gabriele Baschetti, partner Skema.
In materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate. È questo il principio stabilito dalla Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro (Giudice L. Ardigò), con le sentenze nn. 156 – 157 del 27/04/2016, emesse al termine di due contenziosi patrocinati dall’avv. Fabio Pari di Skema.
L’Agenzia delle Entrate procedeva ad un accertamento induttivo del reddito nei confronti di una SNC emettendo due distinti avvisi per l’accertamento del maggiore reddito attribuibile ai soci, con conseguente rideterminazione dei contributi IVS spettanti all’INPS (c.d. accertamenti unificati).
Nonostante gli avvisi di accertamento fossero stati impugnati innanzi alla CTP di Rimini, l’INPS, in pendenza del giudizio tributario, notificava ai soci gli avvisi addebito per la riscossione dei maggiori contributi previdenziali, costringendoli a proporre ricorso ex art. 442 c.p.c..
La difesa dei contribuenti si è fondata sul fatto che, nonostante le modalità di riscossione dell’Ente siano cambiate nel tempo (fino al 31/12/2010 con “iscrizione a ruolo” ex D.Lgs. n. 46/1999; dal 01/01/2011 con “avviso di addebito” esecutivo), esse abbiano mantenuto la stessa disciplina sostanziale. Come dismostra l’art. 30 comma 14 del D.L. 78/2010, il quale, stabilendo l’applicazione delle medesime norme per entrambe le forme di riscossione, ne evidenzia una differenza soltanto terminologica.
Sicchè, anche alla riscossione mediante avviso di addebito è applicabile l’art. 24 comma 3 D.Lgs. n. 46/1999 (“iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”), il quale prevede che <<se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>.
Da sempre l’INPS ha tentato di fornire una lettura restrittiva del suddetto articolo, identificando quale unica ipotesi ostativa all’esecuzione l’impugnazione di un accertamento eseguito dallo stesso Ente. Di diverso avviso invece il Giudice riminise che, in applicazione di un principio ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. n. 8379/2014; Trib. Parma, Sez. Lav., sent. n. 144/2016; Trib. Udine, Sez. Lav., sent. n. 51/2016; Trib. Milano, Sez. Lav., sent. n. 1353/2015), ha ribadito che non vi è alcun motivo che consenta di limitare la nozione accertamento contenuta nella norma a quello eseguito dall’Ente previdenziale, dovendo essere compreso anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate. Di qui la dichiarazione di inefficacia degli avvisi di addebito, emessi nonostante la presenza di un impedimento legale rappresentato dall’impugnazione tributaria degli avvisi di accertamento da cui discendevano.